Come si orienta oggi la Cassazione sulla natura dell’assegno divorzile? Il pensiero della dottrina e della giurisprudenza in materia e le ultime massime.
Cos’è l’assegno divorzile
L’assegno divorzile è l’obbligo di uno dei due coniugi di corrispondere regolarmente (ovvero con soluzione una tantum) all’altro un contributo economico, a seguito di pronuncia di divorzio.
Com’è noto, l’assegno in oggetto ha presupposti e finalità diverse rispetto all’assegno di mantenimento, il quale viene stabilito in sede di separazione personale dei coniugi.
A ben vedere, l’assegno divorzile ha lo scopo di garantire al coniuge privo ovvero incapace, di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento, il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Qual è la natura dell’assegno divorzile?
La dottrina e la giurisprudenza non sono unanimi nel classificare la natura dell’assegno divorzile, che da anni è fonte di accesi dibattiti. Parte della dottrina attribuisce allo stesso carattere di solidarietà fra i coniugi associandolo in tal modo all’assegno di mantenimento ex art. 156, 1 comma, c.c.. Secondo questo orientamento l’assegno divorzile è atto a sopperire allo stato di bisogno economico dell’ex coniuge, al fine di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di altra dottrina partendo dal presupposto che con il divorzio i scioglie il vincolo matrimoniale, a differenza dell’orientamento di cui sopra, intende l’adeguatezza dei mezzi come la capacità del coniuge di provvedere in autonomia alle proprie esigenze e bisogni di vita.